ASSOCIAZIONE KAMISHIBAI ITALIA

STATUTO

 

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 –  Costituzione e Sede

È costituita l’Associazione Culturale denominata “AKI – Associazione Kamishibai Italia – Artebambini ”

L’associazione ha sede in  Bologna.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 –  Durata dell’Associazione

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 –  Carattere dell’Associazione

L’associazione non ha scopo di lucro è apartitica e apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonchè all’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.

Art. 4 –  Scopi dell’Associazione

L’associazione  persegue le seguenti finalità:

– promuovere e diffondere i metodi dell’educazione attiva e in particolare favorire la crescita culturale dell’individuo sia esso bambino/a, ragazzo/a o adulto;

– promuovere attività di formazione permanente per le istituzioni scolastiche, museali, biblioteche e istituzioni educative in generali;

– promuovere attività di ricerca sulla letteratura dell’infanzia, sull’illustrazione, sulla lettura e sul teatro.

– promuovere e diffondere la cultura del Kamishibai attraverso l’organizzazione di corsi didattici, informativi e formativi, conferenze, seminari, convegni, mostre, iniziative editoriali, di animazione alla lettura.

Per il conseguimento delle suddette finalità, l’Associazione prevede:

– l’organizzazione, lo sviluppo, e la direzione di corsi di aggiornamento e formazione, anche a distanza, e l’attività di formazione e aggiornamento del personale delle scuole pubbliche e private, Aziende e/o Enti pubblici e privati di ogni ordine e grado con particolare riferimento: alla didattica e metodologie, alle attività laboratoriali, all’Innovazione didattica e didattica digitale, alla didattica per competenze e competenze trasversali, agli apprendimenti, allo sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, alla cittadinanza attiva e legalità;

– l’organizzazione, lo sviluppo e la direzione di corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche a distanza, per educatori, operatori sociali, genitori e quanti altri sono interessati ad un percorso di educazione permanente;

– l’organizzazione, lo sviluppo e la direzione di istituti a carattere educativo o sociale (centri di educazione ambientale, scuole per l’infanzia, centri di aggregazione, ludoteche e simili;)

– l’istituzione e la gestione di corsi di formazione e laboratori didattici rivolti a minori e a maggiorenni che abbiano come scopo il sostegno alla genitorialità, lo sviluppo e l’apprendimento delle capacità del bambino, ed in generale l’approfondimento di temi legati al mondo infantile, della famiglia e della disabilità;

– la partecipazione a programmi di ricerca, a livello nazionale e internazionale, in ambito culturale, artistico e musicale;

– l’organizzazione di spettacoli, concerti, seminari, corsi, convegni, stages, mostre, proiezioni , conferenze, dibattiti ed eventi culturali in genere, anche attraverso la collaborazione con altre strutture aventi caratteristiche e/o scopi sociali affini;

Per raggiungere tali scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

– realizzare servizi, consulenze, informazione e  formazione permanente;

– operare per lo sviluppo di situazioni, iniziative, momenti negli spazi pubblici in particolare quelli aperti che portino le persone a vivere fuori dalle proprie case e con gli altri;

– promuovere situazioni d’incontro all’aperto che favoriscono la convivialità nelle relazioni;

– progettare e realizzare iniziative ed interventi che rendano sostenibile lo sviluppo delle città e dei territori;

–  progettare e realizzare iniziative ed interventi per la tutela e la riqualificazione di spazi pubblici urbani, piazze, strade, parchi e verde pubblico in generale;

– gestire anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti locali, regionali, statali, europei e internazionali immobili ed impianti ad uso culturale, artistico, ricreativo sportivo e formativo;

– organizzare e gestire eventi, manifestazioni culturali, artistiche, ricreative, sportive e formative;

– promuovere con le Associazioni internazionali di Kamishibai incontri di confronto ricerca e studio;

– promuovere raccolte di fondi  o ricevere finanziamenti pubblici  e privati per la realizzazione degli scopi della Associazione

 

SOCI

 

Art. 5 –  Requisiti dei soci

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione, purché ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

I Soci Fondatori sono  quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

I Soci Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione

I Soci Onorari sono  quelli che per la loro personalità, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per particolari meriti sono dichiarati soci onorari dal Consiglio Direttivo;

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall’Associazione a partecipare all’Assemblea con diritto di voto e a ricoprire le cariche associative.

Art. 6 –  Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno un socio.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 –  Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

  1. a) osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
  2. b) Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell’Associazione;
  3. c) Versare i contributi associativi fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 –  Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venir meno per  recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

I soci possono sempre recedere dall’Associazione e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che nonostante la messa in mora non abbia provveduto al pagamento della quota associativa.

Il soci può essere escluso per gravi motivi ed in particolare nei casi in cui abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto dei regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei soci previa contestazione dei motivi dell’esclusione e il socio nel termine di trenta giorni può formulare le controdeduzioni.

Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato d far parte dell’Associazione non ha alcun diritto al rimborso dei contribuiti né sul patrimonio dell’associazione.

Art. 9 – Organi dell’associazione

Sono Organi dell’associazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– l’Organo di controllo, ove nominato

Le cariche associative sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l’associazione.

Assemblea

Art.  10 –  Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria.

All’Assemblea in sede ordinaria:

  1. a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  3. c) delibera i regolamenti e le loro modifiche;
  4. d) delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  5. e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  6. f) delibera in ordine all’esclusione dei soci.

L’Assembla in sede straordinaria delibera sullo scioglimento  sullo scioglimento dell’Associazione, sulle  modifiche dello Statuto e sulla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase della liquidazione.

Art. 11 –  Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, per l’approvazione dell’attività svolta, e per l’approvazione del bilancio previsionale dell’anno in corso.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta, telegramma, raccomandata, raccomandata a mano, telefax, posta elettronica o altri mezzi equipollenti), contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano.

Art. 12 –  Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà  dei soci.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita  in prima  convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 13 –  Partecipazione all’Assemblea

Tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative hanno diritto a partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese e ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea contenenti le deliberazioni adottate devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Quando il Presidente lo ritenga opportuno o sia necessario per legge il verbale di Assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Consiglio Direttivo

Art. 14 –  Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. a) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto, per l’attuazione delle sue finalità secondo gli indirizzi sanciti dall’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
  3. c) fissare le quote annuali e gli eventuali contributi associativi nonchè la penale per i ritardati versamenti;
  4. d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  5. e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. f) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  7. g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  8. h) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci;
  9. i) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 15 –  Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall’Assemblea ordinaria.

Il Consiglio designa al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente fra i consiglieri nominati.

Il Consiglio Direttivo  dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo  ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

Art. 16 –  Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo  devono essere convocate mediante avviso scritto  inviato almeno cinque giorni prima.

In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato  almeno 2 (due) giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto  prevale il voto del Presidente.

Le sedute  e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attività di ordinaria amministrazione a uno o più consiglieri con le cariche di Tesoriere e di Segretario.

Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i poteri delegati, che possono essere in qualunque momento revocati ed avocati a sé dal Consiglio.

Presidente

Art . 17 –  Compiti del Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, in esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.

Il Presidente può esercitare, solo in caso di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 18  – Organo di controllo

L’assemblea dei soci può nominare un revisore contabile al quale attribuire la funzione di controllo dei conti e di revisione del bilancio.

Patrimonio

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni immobili, beni mobili e mobili registrati  che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

Il patrimonio non può in nessun caso essere distribuito tra i soci.

Art. 20 –  Quote

L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata al momento dell’ammissione.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto fra vivi, nè a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Art. 21 – Risorse Finanziarie

Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

– quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione;

– eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

– versamenti volontari effettuati dai soci;

– redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

– introiti eventuali realizzati nello svolgimento dell’attività;

– ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;

– contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 22 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio della gestione dell’Associazione che è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

L’Associazione prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

L’Associazione prevede espressamente l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Scioglimento e rinvio

Art. 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve essere comunque devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,  sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 –  Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo,

Art. 25 –  Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.